L’IA entra nel Codice penale: dal 30 settembre la sorveglianza umana e i log diventano una prova da esibire
Il D.Lgs. 160/2026, in vigore dal 30 settembre, introduce il reato di omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio, lo porta nel perimetro del D.Lgs. 231/2001 e cambia le regole della prova nelle cause di risarcimento. Per le imprese la domanda non è più se usano l’IA, ma se sanno dimostrare come la controllano.
Il 15 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, il primo attuativo della legge italiana sull’intelligenza artificiale (legge 132/2025). Entra in vigore il 30 settembre. Gran parte del testo riguarda l’uso dell’IA da parte delle forze di polizia, ma tre novità parlano direttamente alle imprese: un nuovo reato nel Codice penale, la sua inclusione tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 e regole processuali che, nelle cause di risarcimento, spostano il peso della prova su chi il sistema lo ha sviluppato o lo usa.
Cosa introduce il decreto
Il nuovo articolo 437-bis del Codice penale punisce l’«omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi». Le condotte sono due famiglie distinte:
- l’omissione: non adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione o l’immissione sul mercato di un sistema ad alto rischio, oppure le misure di sorveglianza umana. La pena è la reclusione da uno a cinque anni se ne deriva pericolo per la vita o l’incolumità, da due a otto se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato;
- l’alterazione: manomettere illecitamente un sistema ad alto rischio, con reclusione da due a sei anni, da tre a dieci nei casi più gravi.
Il punto che interessa la maggior parte delle aziende è un altro: la norma raggiunge anche l’utilizzatore professionale che omette intenzionalmente di predisporre la sorveglianza umana, quando dall’omissione deriva il pericolo. E sono previste pene ridotte per i fatti commessi con colpa grave.
Il nuovo articolo 25-vicies del D.Lgs. 231/2001 porta il reato nel perimetro della responsabilità dell’ente, con una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote e l’applicabilità delle sanzioni interdittive. Nello stesso articolo entra anche il reato di diffusione illecita di contenuti generati o alterati con l’IA, i cosiddetti deepfake.
Sul piano civile, il giudice può ordinare l’esibizione di registri automatici, documentazione tecnica, gestione dei rischi e tracce della sorveglianza umana; la mancata produzione ingiustificata può valere come ammissione dei fatti allegati dalla controparte. Se il danno deriva dalla violazione degli obblighi dell’AI Act, il nesso causale è presunto salvo prova contraria. E la conformità formale del sistema, di per sé, non esclude la responsabilità.
Cosa non dice, e perché non è un motivo per aspettare
Non ogni violazione dell’AI Act diventa un reato. Il 437-bis riguarda i sistemi ad alto rischio — quelli degli allegati I e III del Regolamento: componenti di sicurezza di prodotti, infrastrutture critiche, selezione del personale, accesso a servizi essenziali, biometria — e richiede che dall’omissione derivi un pericolo concreto per beni di particolare rilievo. Inoltre gli obblighi dell’AI Act per l’alto rischio, dopo il rinvio deciso a livello europeo, si applicheranno tra dicembre 2027 e agosto 2028, e il decreto va letto in coordinamento con quel calendario.
Sarebbe però un errore leggere queste date come un anno di tregua. Il decreto dice, con largo anticipo, come si discuterà di IA in un’aula di tribunale: non sulle intenzioni dichiarate, ma su log, documentazione e prove di controllo. E quelle prove non si ricostruiscono a posteriori: o sono state raccolte mentre il sistema lavorava, o non esistono.
Nel D.Lgs. 160 la sorveglianza umana smette di essere un principio etico e diventa un fatto da dimostrare: chi ha controllato, quando, con quale evidenza.
Da dove si comincia: tre domande operative
Primo: quali sistemi di IA usate davvero. Non solo i progetti dichiarati, ma le funzioni di IA già integrate dai fornitori nel gestionale, nella piattaforma HR, nel software di videosorveglianza o nei sistemi di controllo degli impianti. È lì che più spesso si nasconde un caso d’uso ad alto rischio che nessuno ha classificato come tale.
Secondo: chi presidia e con quale traccia. Per ogni sistema rilevante va nominato un responsabile della sorveglianza umana, con un processo che lasci evidenza delle revisioni degli output, delle eccezioni e degli interventi. Una procedura senza registrazioni, davanti a un ordine di esibizione, vale poco.
Terzo: l’integrità del sistema è una questione di sicurezza informatica. L’«alterazione illecita» di un sistema ad alto rischio passa quasi sempre dagli stessi varchi di qualsiasi altro incidente: credenziali privilegiate, accessi dei fornitori, pipeline di aggiornamento, dati di addestramento non protetti. Controllo degli accessi, gestione delle modifiche, conservazione immutabile dei log e monitoraggio continuo sono le misure che, allo stesso tempo, riducono il rischio e producono la prova di averlo gestito.
Per chi ha un Modello 231, c’è infine un adempimento concreto: aggiornare la mappatura dei rischi e i protocolli di controllo con il nuovo reato presupposto, e prevedere flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza sull’uso dei sistemi di IA.
Il nostro punto di vista
Il D.Lgs. 160 è una norma giuridica, ma le evidenze che chiede sono tecniche: registri di funzionamento conservati e integri, accessi tracciati, modifiche governate, controlli umani documentati. È lo stesso patrimonio di prove che la NIS2 e il DORA già richiedono per i sistemi informativi, esteso a una nuova categoria di sistemi. Per questo lo leggiamo come un tema di cybersecurity prima che di compliance: un sistema di IA non presidiato è anche un sistema che non si sa difendere.
Nei progetti che seguiamo partiamo dall’inventario — compresa l’IA arrivata «di serie» con il software dei fornitori — e dalla raccolta dei log in un’infrastruttura dove non possano essere alterati, con il monitoraggio del SOC · Smart Care sugli accessi e sulle anomalie. Il resto è disciplina quotidiana: chi controlla, cosa controlla e dove resta scritto. Da oggi, per l’IA ad alto rischio, è anche la differenza tra poter dimostrare di aver fatto il necessario e doverlo spiegare senza prove.